1 Il domestico privato può essere esentato dalle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG/AD/AFam e altre assicurazioni la cui affiliazione dipende dall’affiliazione all’AVS) se adempie le condizioni previste a tal fine dalle pertinenti disposizioni del diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 196131 sulle relazioni diplomatiche, dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile 196332 sulle relazioni consolari o dalle convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera.
2 L’affiliazione alle disposizioni di sicurezza sociale dell’altro Stato in applicazione della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari deve segnatamente:
3 Spetta al domestico privato, per il tramite del datore di lavoro, provare che adempie le condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione dalle disposizioni svizzere di sicurezza sociale.
4 Il datore di lavoro prende a carico l’insieme dei contributi e delle eventuali spese derivanti dall’affiliazione all’istituzione ufficiale di sicurezza sociale dell’altro Stato conformemente all’articolo 44 capoverso 1 lettera a.
1 A private household employee may be granted an exemption from taking out Swiss social insurance cover (OASI/IV/LEC/UI/FA and other insurance schemes which rely on OASI registration) provided the relevant conditions established for this purpose under international law have been complied with, in particular, the Vienna Convention of 18 April 196131 on Diplomatic Relations, the Vienna Convention of 24 April 196332 on Consular Relations and any social security conventions entered into by Switzerland.
2 Registration with a social security scheme in another State in application of the Vienna Convention of 18 April 1961 on Diplomatic Relations and the Vienna Convention of 24 April 1963 on Consular Relations must in particular:
3 It is the responsibility of private household employees, through their employer, to prove that the conditions required to benefit from exemption from Swiss social security have been met.
4 Employers are responsible for all payments and incidental costs relating to taking out insurance with an official social security institution of another State in accordance with Article 44 paragraph 1 letter a.
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