1 Il domestico privato deve beneficiare di un giorno intero di congedo alla settimana. Tale giorno è di regola la domenica. Il domestico privato e il datore di lavoro possono convenire un altro giorno mediante un’esplicita disposizione del contratto di lavoro.
2 Il domestico privato deve beneficiare, inoltre, di una mezza giornata feriale di congedo alla settimana. Se la mezza giornata di congedo gli è accordata il mattino, il domestico privato riprende il suo lavoro alle ore 13. Se la mezza giornata di congedo inizia dopo le ore 13, il domestico privato non deve riprendere il servizio la sera.
3 Il domestico privato ha diritto alle prestazioni di vitto in natura durante i suoi giorni di congedo. Se non consuma i pasti presso il datore di lavoro, quest’ultimo deve sostituire tali prestazioni con un’indennità di vitto calcolata al minimo secondo le tariffe previste nell’articolo 11 OAVS19 al fine di stabilire il salario determinante secondo l’assicurazione vecchiaia e superstiti.
4 Il riposo settimanale deve imperativamente essere concesso ogni settimana dal datore di lavoro. Esso non può essere riportato alla settimana successiva, neanche con il consenso del domestico privato.
5 Il datore di lavoro accorda inoltre al domestico privato i congedi pagati usuali, per esempio quando il domestico privato deve andare dal medico o dal dentista.
1 Private household employees must be given one full day of leave per week. This day is usually Sunday. Private household employees and their employers may expressly agree on a different day in the employment contract.
2 Private household employees must be given half a working day of leave per week. If this half-day of leave is in the morning, the private household employee shall resume work at 1pm. If the half-day of leave begins after 1pm, then the private household employee does not need to resume work in the evening.
3 Private household employees remain entitled to meals on their days of leave. If they do not take their meals at the employer’s home then the employer must pay a food allowance instead, which may not be lower than the amount prescribed by Article 11 of the OASIO19 for calculating the determinant salary in respect of old-age and survivors’ insurance.
4 Employers must without fail allow the weekly leave to be taken every week. It may not be carried forward to the following week, even with the agreement of the private household employee.
5 Employers must also grant private household employees paid leave for the usual reasons, for example, visits to the doctor or the dentist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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