1 Quando i rapporti di lavoro terminano, indipendentemente dai motivi, il beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro deve informarne senza indugio il protocollo o la missione svizzera.
2 Il domestico privato deve restituire la sua carta di legittimazione al suo ex datore di lavoro che deve inviarla, per il tramite del beneficiario istituzionale da cui dipende, al protocollo o alla missione svizzera.
1 On termination of employment, for whatever reason, the employer’s institutional beneficiary must inform Protocol or the Swiss mission immediately.
2 Private household employees must return their legitimation card to their former employer whose institutional beneficiary must forward it to Protocol or the Swiss mission.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.