1 Subito dopo l’arrivo in Svizzera del domestico privato, il beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro trasmette con nota verbale al protocollo o alla missione svizzera una domanda di rilascio di una carta di legittimazione.
2 Il domestico privato deve presentarsi personalmente presso il protocollo o la missione svizzera per farsi consegnare la propria carta di legittimazione.
3 Il protocollo o la missione svizzera può chiedere al datore di lavoro di presentarsi personalmente per assicurarsi che quest’ultimo abbia inteso gli obblighi che gli spettano in quanto datore di lavoro.
4 Il DFAE stabilisce gli ulteriori particolari della procedura e i documenti da presentare.
1 Immediately upon the arrival of a private household employee in Switzer-land, the employer’s institutional beneficiary must send a request for a legitimation card to Protocol or the Swiss mission by verbal note.
2 Private household employees must appear in person before Protocol or the Swiss mission to receive their legitimation card.
3 Protocol or the Swiss mission may require employers to appear in person so that they may satisfy themselves that the employer has fully understood his or her obligations as an employer.
4 All other procedural details, including which documents are required, are determined by the FDFA.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.