1 Il beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro sottopone i documenti richiesti al protocollo o alla missione svizzera nel quadro della procedura di domanda della carta di legittimazione (art. 25).
2 Il datore di lavoro si assicura che il domestico privato assunto in Svizzera disponga di una copia dei documenti richiesti.
3 Il DFAE stabilisce gli ulteriori particolari della procedura.
1 The employer’s institutional beneficiary must submit to Protocol or the Swiss Mission all documents required for the legitimation card request procedure (Art. 25).
2 Employers must ensure that private household employees engaged in Switzerland have a copy of the required documents.
3 All other procedural details will be determined by the FDFA.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.