Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 19 Affari esteri
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

192.126 Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr)

192.126 Ordinance of 6 June 2011 on Conditions for Entry, Stay and Work for Private Household Employees of Individual Beneficiaries of Privileges, Immunities and Facilities (Private Household Employees Ordinance, PHEO)

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Art. 11 Servizio contemporaneo presso due datori di lavoro

1 In via eccezionale un domestico privato può essere autorizzato a lavorare contemporaneamente per due datori di lavoro al massimo.

2 La domanda deve essere presentata al protocollo o alla missione svizzera dal primo datore di lavoro (cpv. 4) per il tramite del beneficiario istituzionale da cui dipende.

3 I datori di lavoro devono essere entrambi autorizzati ad assumere un domestico privato in virtù della presente ordinanza.

4 Il primo dei due datori di lavoro che ha assunto il domestico privato al suo servizio è considerato il datore di lavoro principale e deve farsi carico nei confronti delle autorità svizzere dell’insieme degli obblighi e delle responsabilità derivanti da tale assunzione.

5 Il tasso di occupazione cumulato del domestico privato deve essere equivalente a un lavoro a tempo pieno e non deve superare un tempo pieno (art. 46).

6 Il contratto di lavoro concluso tra il secondo datore di lavoro e il domestico privato deve prevedere la disdetta automatica del contratto di lavoro al più tardi alla data di disdetta del contratto di lavoro concluso tra il primo datore di lavoro e il domestico privato. Il domestico privato perde il suo diritto alla carta di legittimazione, a meno che il secondo datore di lavoro non sia disposto e autorizzato dal protocollo o dalla missione svizzera a riassumere a tempo pieno il domestico privato.

Art. 11 Working for two employers at the same time

1 In exceptional circumstances, a private household employee may be authorised to work for a maximum of two employers at the same time.

2 A request must be made by the first employer (paragraph 4 below) to Protocol or the Swiss mission through the institutional beneficiary concerned.

3 Both employers must be authorised under the provisions of this Ordinance to employ a private household employee.

4 The first employer to have taken the private household employee into his service shall be considered the primary employer and assumes all obligations and responsibilities relating to this engagement vis-à-vis the Swiss authorities.

5 The accumulated working hours of the private household employee must equate to and not exceed full-time employment (Art. 46).

6 The employment contract entered into between the second employer and the private household employee must provide for its automatic termination no later than the date of termination of the contact between the first employer and the private household employee. The private household employee then loses entitlement to a legitimation card, unless the second employer is prepared, and has been so authorised by Protocol or the Swiss mission, to re-engage the employee on a full-time basis.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.