1 L’acquirente, o il suo rappresentante, invia la propria richiesta di acquisto di un fondo al DFAE, con copia all’autorità competente del Cantone interessato.
2 La richiesta deve contenere i seguenti elementi:
3 La superficie abitabile netta per gli edifici destinati all’abitazione non deve, di norma, superare 200 m2.
4 Il DFAE può stabilire condizioni per l’acquisto di un fondo. Può segnatamente esigere la reciprocità se l’acquisto è effettuato da uno Stato estero per le necessità ufficiali della sua missione diplomatica, dei suoi posti consolari o delle sue missioni permanenti presso organizzazioni intergovernative in Svizzera.
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3137).
1 Any application for permission to acquire land or buildings shall be submitted to the FDFA by the acquiring party or its agent, with a copy to be sent to the competent authority in the canton concerned.
2 The application must include the following particulars and documents:
3 The net habitable area of any building intended for residential use may not as a rule exceed 200 m2.
4 The FDFA may impose conditions in respect of an acquisition of property. In particular, it may require reciprocity if the acquiring party is a foreign State acquiring a property for the official needs of its diplomatic mission, consular posts, or permanent missions to intergovernmental organisations in Switzerland.
29 Amended by No I of the O of 15 Aug. 2018, in force since 1 Jan. 2019 (AS 2018 3137).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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