1 Alle persone che non hanno la cittadinanza svizzera e sono chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso un’organizzazione internazionale quasi intergovernativa sono accordati, per la durata delle loro funzioni ufficiali, tutti o parte dei privilegi e delle immunità seguenti:
2 Ai membri dell’Assemblea generale, del Consiglio di fondazione, del Consiglio esecutivo o di qualsiasi altro organo corrispondente dell’organizzazione internazionale quasi intergovernativa possono essere accordate l’immunità di giurisdizione penale, civile e amministrativa per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni e l’inviolabilità dei documenti.
1 Individuals who, whether on a permanent or a temporary basis, are called to act in an official capacity at a quasi-governmental international organisation and who are not Swiss nationals are accorded some or all of the following privileges and immunities for the duration of their service:
2 Members of the general assembly, foundation board, executive board or other governing body of a quasi-governmental international organisation may be granted immunity from criminal, civil and administrative proceedings for acts performed in their official capacity as well as inviolability for their documents.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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