1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2 Il Consiglio federale può associare i Cantoni o persone giuridiche di diritto privato all’esecuzione della legge.
3 Il Consiglio federale può delegare compiti amministrativi nell’ambito della politica di Stato ospite a persone giuridiche di diritto privato.
1 The Federal Council shall enact the implementing provisions.
2 It may implement the present Act in association with the cantons or private legal entities.
3 It may delegate administrative responsibilities in the area of host state policy to private legal entities.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.