1 L’offerente deve presentare un’offerta globale per l’oggetto dell’appalto pubblico.
2 Il committente può suddividere l’oggetto dell’appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti.
3 Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un’offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti.
4 Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando.
5 Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali.
1 The tenderer has to submit a complete tender for what is to be procured.
2 The contracting authority may divide the procurement item into lots and award them to one or more tenderers.
3 If the contracting authority has formed lots, tenderers may submit a tender for several lots, unless the contracting authority has provided otherwise in the invitation to tender. It may stipulate that a single tenderer may receive only a limited number of lots.
4 If the contracting authority reserves the right to require tenderers to cooperate with third parties, it announces this in the invitation to tender.
5 The contracting authority may reserve the right to award contracts for partial supplies in the invitation to tender.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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