1 Il committente può tenere un elenco degli offerenti che grazie alla loro idoneità adempiono i requisiti per assumere commesse pubbliche.
2 Le seguenti indicazioni devono essere pubblicate sulla piattaforma Internet della Confederazione e dei Cantoni:
3 Una procedura trasparente deve garantire che in ogni momento sia possibile presentare la richiesta di iscrizione, procedere alla verifica o alla nuova verifica dell’idoneità, nonché iscrivere un richiedente nell’elenco o radiarlo dallo stesso.
4 A una gara d’appalto sono ammessi anche offerenti che non figurano in un elenco, sempre che forniscano la prova della loro idoneità.
5 Se l’elenco è abolito, gli offerenti che vi figurano ne sono informati.
1 The contracting authority may keep a list of tenderers that meet the requirements for receiving public contracts by virtue of their eligibility.
2 The following information must be published on the internet platform of the Confederation and the cantons:
3 A transparent procedure must ensure that it is possible at any time to request inclusion, to examine or verify eligibility, and to place a tenderer on the list or delete it from it.
4 Tenderers that are not included on a list are also permitted to participate in a specific procurement project if they provide proof of their eligibility.
5 If the list is deleted, the tenderers listed shall be informed.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.