1 Gli organi federali secondo la legge federale del 19 giugno 199271 sulla protezione dei dati non possono registrare e analizzare dati personali derivanti dall’utilizzazione della loro infrastruttura elettronica o dell’infrastruttura elettronica gestita su loro incarico, a meno che le finalità citate negli articoli 57l–57o lo richiedano.
2 Il trattamento dei dati secondo la presente sezione può comprendere anche dati degni di particolare protezione e profili della personalità.
1 Under the Federal Act of 19 June 199271 on Data Protection, federal bodies may not record and evaluate personal data linked to the use of their electronic infrastructure or any electronic infrastructure operated by them unless this is necessary for any of the purposes set out in Articles 57l–57o.
2 Data processing as described in this section may also relate to personal data and personality profiles which are particularly worthy of protection.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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