1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell’amministrazione federale.
2 Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare:
3 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi.
4 Può prevedere eccezioni all’assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante.
1 The Federal Council issues provisions on charging appropriate fees for decisions and other services provided by the Federal Administration.
2 It regulates the charging of fees in detail, in particular:
3 When setting fees, it observes the principles of equivalence and cost recovery.
4 It may make exceptions in charging fees provided the decision or service is of overriding public interest.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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