1 Il Consiglio federale e l’Amministrazione federale operano sulla base della Costituzione e della legge.
2 Si adoperano in favore del bene comune, salvaguardano i diritti dei cittadini nonché le competenze dei Cantoni e promuovono la cooperazione tra Confederazione e Cantoni.
3 Operano secondo i principi dell’efficacia e dell’economicità.
1 The Federal Council and Federal Administration act in accordance with the Constitution and the law.
2 They are committed to the common welfare, protect citizen’s rights and the powers of the cantons and promote cooperation between the Confederation and cantons.
3 They shall act to achieve their aims in a manner that is appropriate and economically viable.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.