1 Nel dibattito di entrata in materia il tempo di parola è di:
2 Negli altri dibattiti, il tempo di parola è di 5 minuti per i portavoce dei gruppi parlamentari, per i proponenti, per gli autori di iniziative e interventi parlamentari, nonché per gli oratori che intervengono a titolo individuale; per i relatori delle commissioni e per il rappresentante del Consiglio federale il tempo di parola non è limitato.
3 Il tempo di parola di cui al capoverso 1 può essere eccezionalmente prolungato dal presidente. La Camera può, a richiesta, prolungare il tempo di parola di cui al capoverso 2.
1 In the introductory debate the speaking times are as follows:
2 In the other debates the speaking time amounts to five minutes for group spokespersons, persons submitting formal proposals, authors of parliamentary initiatives and procedural requests and individual speakers and the representative of the Federal Council, there is no limit on speaking time.
3 By way of exception, the President may extend the speaking times specified in paragraph 1. In response to a corresponding proposal, the Council may extend the speaking times specified in paragraph 2.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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