1 Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali; possono in particolare contenere anche dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 199242 sulla protezione dei dati, sempre che questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge federale.
2 I testi contenenti dati personali degni di particolare protezione non devono rimanere pubblicamente accessibili in linea o contenere più informazioni di quanto sia giustificato dal loro scopo.
3 Il Consiglio federale stabilisce le altre misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali degni di particolare protezione nell’ambito della pubblicazione in linea; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.
41 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
1 Publications under this Act may contain personal data; in particular, they may also contain sensitive personal data in terms of Article 3 letter c of the Federal Act of 19 June 199241 on Data Protection, where this is required for a publication provided for in a federal act.
2 Texts that contain sensitive personal data may not be made publicly available online for longer or contain more information than their purpose requires.
3 The Federal Council shall determine any further measures required in order to ensure the protection of sensitive personal data in online publications; in doing so, it shall take account of the state of the art.
40 Inserted by No I of the FA of 26 Sept. 2014, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.