1 Sono comunicati:
2 Le liberalità monetarie e non monetarie di cui all’articolo 76c capoverso 2 lettera b sono comunicate senza indugio al servizio competente nel periodo compreso tra la scadenza del termine di trasmissione delle entrate preventivate e la votazione o l’elezione.
3 Nelle entrate preventivate e nel conto finale delle entrate le liberalità monetarie e non monetarie sono indicate separatamente.
4 La comunicazione delle liberalità monetarie e non monetarie di valore superiore a 15 000 franchi indica il valore della liberalità e la data della sua concessione, nonché il cognome, il nome e il Comune di domicilio o la ragione sociale e la sede dell’autore della liberalità.
5 I dati secondo il capoverso 4 vanno documentati.
6 Il Consiglio federale stabilisce la forma della comunicazione.
1 The following shall be submitted:
2 Between the deadline for submitting the budgeted income and the date of the election or vote, the monetary and non-monetary donations specified in Article 76c paragraph 2 letter b shall be reported to the competent body without delay.
3 The monetary and non-monetary donations shall be shown separately in the budgeted income and in the final statement of income.
4 When reporting monetary and non-monetary donations worth more than 15,000 francs, the value and date of the benefit as well as the surname, first name and commune of residence or the business name and registered office of the donor must be stated.
5 The information specified in paragraph 4 shall be substantiated.
6 The Federal Council shall specify the form in which the information is reported.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.