1 I partiti rappresentati nell’Assemblea federale rendono pubblico il loro finanziamento.
2 Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:
3 I membri senza partito dell’Assemblea federale rendono pubbliche le liberalità monetarie e non monetarie secondo il capoverso 2 lettera b.
1 The political parties represented in the Federal Assembly shall disclose their funding.
2 They shall fulfil this duty by disclosing the following to the competent body:
3 Members of the Federal Assembly who do not belong to a political party shall disclose monetary and non-monetary donations in accordance with paragraph 2 letter b.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.