1 Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.
2 Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d’autore.
3 Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto.
1 Any person has the right to inspect official documents and to obtain information about the content of official documents.
2 The documents may be inspected in situ or a copy thereof may be requested. The legislation governing copyright is reserved.
3 Where an official document has already been published by the Federal Government in paper or electronic format, the rights under paragraphs 1 and 2 above are deemed to have been fulfilled.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.