(art. 13 cpv. 2 e 3 LAr)
1 L’autorità che decide può subordinare l’autorizzazione di consultazione durante i termini di protezione a oneri e condizioni quali il divieto di sfruttamento di determinate parti di fascicoli o l’obbligo di rendere anonimi i dati.
2 L’Archivio federale può richiedere alla persona che consulta gli archivi una dichiarazione scritta in cui essa afferma di aver preso conoscenza degli oneri e delle condizioni.
3 In casi particolari l’autorità può esigere che il testo le venga presentato prima della pubblicazione.
(Art. 13 paras. 2 and 3 ArchA)
1 The ruling authority may make its authorisation to consult during the retention periods subject to requirements and conditions. It may in particular require that certain parts of the file are not assessed, or that data be rendered anonymous.
2 The Federal Archives may require a written declaration from the person consulting the file that he or she is aware of the requirements and conditions.
3 In special cases the authority may require the text to be submitted to it before publication.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.