(art. 24 cpv. 1 LAr)
1 I servizi di base dell’Archivio federale quali il sostegno nell’identificazione e nella consultazione dei documenti sono gratuiti, sempre che essi siano compatibili con una gestione amministrativa razionale.
2 Per ulteriori servizi quali ad esempio riproduzioni, i costi vengono fatturati in base al tempo impiegato e alle spese per il materiale.
3 Il Dipartimento federale dell’interno emana un’ordinanza sugli emolumenti.
(Art. 24 para. 1 ArchA)
1 The basic services of the Federal Archives such as support in identifying the documents and allowing consultation shall be free of charge, insofar as this is compatible with efficient administration.
2 The costs of additional services such as copying shall be charged according to time spent and costs of materials.
3 The Federal Department of Home Affairs shall issue a fee schedule.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.