1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche o private che organizzano programmi per il promovimento dell’uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Essa stessa può organizzare programmi promozionali.
2 I programmi possono servire a:
3 In primo luogo sono sostenuti programmi di carattere innovativo o esemplare.
25 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
1 The federal government may grant financial aid to public or private institutions that conduct programmes for the promotion of gender equality in the workplace. It may conduct its own programmes.
2 The programmes may serve:
3 Priority for the granting of aid will be given to programmes that are exemplary or innovative in character.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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