1 D’intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:
2 Il DFAE e la SEM provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.
3 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i terzi possono essere incaricati di svolgere i compiti di cui al capoverso 1.
318 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2063 5761; FF 2009 3629).
1 The FDFA in consultation with SEM may authorise third parties to carry out the following tasks in relation to the visa procedure:
2 The FDFA and SEM shall ensure that the third parties to whom duties are delegated comply with the regulations on data protection and security.
3 The Federal Council shall determine the conditions under which third parties may be delegated duties in accordance with paragraph 1.
312 Inserted by Art. 2 No 1 of the FD of 11 Dec. 2009 (Approval and Implementation of the Exchanges of Notes relating to the Visa Information System), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 2063 5761; BBl 2009 4245).
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