I gestori di aeroporti sono tenuti a mettere a disposizione, sul territorio dell’aeroporto e fino all’esecuzione dell’allontanamento o fino all’entrata in Svizzera, alloggi adeguati ed economici a favore degli stranieri che all’aeroporto si vedono rifiutare l’entrata o il prosieguo del viaggio.
Airport operators are obliged to provide suitable and reasonably priced accommodation at the airport for foreign nationals whose entry or onward journey is refused at the airport until removal or entry.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.