1 Prima che lo straniero assuma un impiego, il datore di lavoro, esaminandone la carta di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti, deve accertarsi che l’interessato è autorizzato a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera.
2 Chi fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri deve accertarsi, esaminandone la carta di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti, che il prestatore dei servizi è autorizzato a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera.
1 Before a foreign national begins employment, an employer must inspect their identity card or check with the competent authorities to ascertain that the said foreign national is entitled to work in Switzerland.
2 Any person who obtains a cross-border service must inspect the identity card of the person providing the service or check with the competent authorities to ascertain that this person is entitled to work in Switzerland.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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