1 Durante la procedura di allontanamento o di espulsione, la competente autorità cantonale può far perquisire lo straniero e le cose che ha con sé al fine di mettere al sicuro i documenti di viaggio o d’identità. La perquisizione è effettuata da una persona dello stesso sesso.
2 Se è stata emanata una decisione di prima istanza di allontanamento o di espulsione, l’autorità giudiziaria può ordinare la perquisizione di un’abitazione o di altri locali se vi è il sospetto che lo straniero vi si nasconda o che i documenti di viaggio e d’identità necessari per la procedura e l’esecuzione vi siano nascosti.175
175 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).
1 During expulsion or removal proceedings, the competent cantonal authority may arrange for the person concerned as well as the belongings they are carrying to be searched in order to seize travel and identity documents. The search may be conducted only by a person of the same sex.
2 If the court of first instance has issued a decision, the judicial authority may order a search of a dwelling or of other premises if it is suspected that a person subject to a removal or expulsion order may be hiding there, or that travel and identity documents required for the procedure and enforcement are hidden there.169
169 Amended by Annex No 1 of the FA of 14 Dec. 2012, in force since 1 Feb. 2014 (AS 2013 4375 5357; BBl 2010 4455, 2011 7325).
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