1 La Confederazione contribuisce finanziariamente all’integrazione conformemente ai capoversi 2 e 3. Tali contributi completano le spese sostenute dai Cantoni a favore dell’integrazione.
2 I contributi per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, per i quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese d’aiuto sociale secondo l’articolo 87 della presente legge e gli articoli 88 e 89 LAsi87, sono versati sotto forma di somme forfettarie per l’integrazione o di finanziamenti destinati a programmi cantonali d’integrazione. Possono essere subordinati al raggiungimento di obiettivi sociopolitici e limitati a determinati gruppi di persone.
3 Gli altri contributi sono versati per il finanziamento di programmi cantonali di integrazione nonché per programmi e progetti di portata nazionale volti a promuovere l’integrazione degli stranieri a prescindere dal loro statuto. Il coordinamento e lo svolgimento delle attività nell’ambito dei programmi e progetti possono essere affidati a terzi.
4 Il Consiglio federale fissa l’importo dei contributi della Confederazione secondo i capoversi 2 e 3.
5 D’intesa con i Cantoni, il Consiglio federale designa i settori da promuovere e disciplina i dettagli della procedura di cui ai capoversi 2 e 3.
86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
2 The contributions for temporarily admitted persons, recognised refugees and vulnerable persons with residence permits whose social assistance costs are reimbursed to the cantons by the Confederation under Article 87 of this Act and Articles 88 and 89 of the AsylA83 shall be granted to the cantons as flat-rate payments for integration or funding for cantonal integration programmes. They may be made dependent on the achievement of socio-political goals and be restricted to specific groups.
3 The other contributions shall be granted for funding cantonal integration programmes and programmes and projects of national importance that help to promote the integration of foreign nationals irrespective of their status. The coordination and conduct of programme and project activities may be delegated to third parties.
4 The Federal Council shall fix the level of the federal contributions under paragraphs 2 and 3.
5
82 Amended by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Integration), in force since 1 Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.