1 Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 42 e 43 sussiste se:
2 Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, che il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel Paese d’origine risulta fortemente compromessa.76
3 Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall’articolo 34.
75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
76 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
1 After the dissolution of the marriage or of the family household, the right of a spouse and the children to be granted a residence permit and to have their residence permit extended in accordance with Articles 42 and 43 subsists if:
2 There are important personal reasons in terms of paragraph 1 letter b in particular if a spouse has been the victim of marital violence or did not marry of his or her own free will and social reintegration in the country of origin appears to be seriously prejudiced.72
3 The time limit for being granted a settlement permit is governed by Article 34.
71 Amended by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Integration), in force since 1 Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821).
72 Amended by No I 1 of the FA of 15 June 2012 on Measures against Forced Marriages, in force since 1 July 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185).
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