1 Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato un permesso di dimora se:
2 Ai fini del rilascio del permesso di dimora, in luogo della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica.
3 La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.
4 Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d’integrazione se, alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a, vi è un bisogno d’integrazione particolare.
68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
The foreign spouse and unmarried children under 18 of a person with a residence permit may be granted a residence permit or an extension thereof if:
2 In order to obtain a residence permit, it is sufficient to register for a language support programme as an alternative to meeting the requirement set out in paragraph 1 letter d.
3 In the case of unmarried children under the age of 18, the requirement laid out in paragraph 1 letter d does not apply.
4 The granting and extension of the residence permit may be linked to the conclusion of an integration agreement if there is a special need for integration in accordance with the criteria set out in Article 58a.
64 Amended by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Integration), in force since 1 Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821).
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