1 Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti tecnici.
2 Il Consiglio federale può concludere con gli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen e con altri Stati trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip, purché gli Stati interessati dispongano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.
62 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l’introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51).
1 The data chip must be protected against counterfeiting and its unauthorised reading. The Federal Council shall determine the technical requirements.
2 The Federal Council is authorised to enter into agreements with the states bound by any of the Schengen Association Agreements and with other states on the reading of the fingerprints stored on the data chip, provided the states concerned guarantee a level of data protection equivalent to that in Switzerland.
58 Inserted by Art. 2 No I of the FD of 18 June 2010 (Development of the Schengen Acquis and Introduction of Biometric Data into Foreign National Identity Cards), in force since 24 Jan. 2011 (AS 2011 175; BBl 2010 51).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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