Lo straniero che soggiorna in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego e i suoi familiari non hanno diritto all’aiuto sociale.
40 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).
Foreign nationals residing in Switzerland solely in order to seek employment, and their family members, are not entitled to social assistance.
37 Inserted by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Controlling Immigration and Improving Implementation of the Free Movement Agreements), in force since 1 July 2018 (AS 2018 733; BBl 2016 3007).
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