Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente se:
Foreign nationals may be admitted to work as an employee if:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.