1 Lo straniero che non si attiene al luogo di soggiorno assegnatogli o al divieto di accedere a un dato territorio (art. 74) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l’autore:
1 Any person who fails to comply with a restriction or exclusion order (Art. 74) is liable on conviction to a custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty.
2 Prosecution, the committal to court or penalties may be dispensed with if the person concerned:
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