1 Le autorità seguenti possono inserire e trattare online i dati nell’EES conformemente al regolamento (UE) 2017/2226351:
2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell’EES:
3 Le autorità di cui al capoverso 2 hanno accesso online ai dati forniti dal calcolatore automatico di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2226.
4 Le autorità seguenti possono chiedere dati dell’EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 6, a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi:352
5 Se i dati comunicati in seguito a una richiesta di cui al capoverso 4 sono trattati dal SIC, si applica la legge del 28 settembre 2018353 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.354
6 La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/2226.355
350 Introdotto dall’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).
351 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 103b cpv. 1.
352 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 147; FF 2020 2577).
354 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 147; FF 2020 2577).
355 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 147; FF 2020 2577).
1 The following authorities may enter and process data in the EES online in accordance with Regulation (EU) 2017/2226345:
2 The following authorities may consult the data in the EES online:
3 The authorities under paragraph 2 may consult the data online that the automated calculator under Article 11 of Regulation (EU) 2017/2226 provides.
4 The following authorities may request EES data from the central access point under paragraph 5 in order to prevent, detect or investigate terrorist or other serious offences:
5 The central access point under Article 29 paragraph 3 of Regulation (EU) 2017/2226 is the fedpol Operations Centre
344 Inserted by the Annex to the FD of 21 June 2019 (Adoption of the Legislation for Establishing and Using an Entry and Exit System [EES], Regulations [EU] 2017/2226 and 2017/2225), in force since 1 May 2022 (AS 2021 732; BBl 2019 175).
345 See footnote to Art. 103b para. 1.
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