Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora
Internal Law 1 State - People - Authorities 14 Citizenship, residence, permanent residence

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

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Art. 103c Inserimento, consultazione e trattamento dei dati nell’EES

1 Le autorità seguenti possono inserire e trattare online i dati nell’EES conformemente al regolamento (UE) 2017/2226351:

a.
il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di adempiere i loro compiti nell’ambito del controllo alle frontiere;
b.
la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: nell’ambito della revoca, dell’annullamento o della proroga di un visto o di un soggiorno autorizzato non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
c.
il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: per l’esame della legalità del soggiorno in Svizzera e per l’allestimento e l’aggiornamento del fascicolo EES.

2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell’EES:

a.
il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne Schengen e sul territorio svizzero;
b.
la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell’ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) (art. 109a);
c.
il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone, la SEM e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: al fine di esaminare le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero o di identificare gli stranieri eventualmente registrati nell’EES con un’altra identità o che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.

3 Le autorità di cui al capoverso 2 hanno accesso online ai dati forniti dal calcolatore automatico di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2226.

4 Le autorità seguenti possono chiedere dati dell’EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 6, a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi:352

a.
fedpol;
b.
il SIC;
c.
il Ministero pubblico della Confederazione;
d.
le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

5 Se i dati comunicati in seguito a una richiesta di cui al capoverso 4 sono trattati dal SIC, si applica la legge del 28 settembre 2018353 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.354

6 La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/2226.355

350 Introdotto dall’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).

351 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 103b cpv. 1.

352 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 147; FF 2020 2577).

353 RS 235.3

354 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 147; FF 2020 2577).

355 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 147; FF 2020 2577).

Art. 103c Recording, consulting and processing data in the EES

1 The following authorities may enter and process data in the EES online in accordance with Regulation (EU) 2017/2226345:

a.
the Border Guard and the cantonal police authorities responsible for the controlling the Schengen external borders: to fulfil their duties in relation to border control;
b.
SEM, the Swiss representations abroad and the missions, the cantonal migration authorities responsible for issuing visas and the communal authorities to which the cantons have delegated such responsibilities: in relation to the revocation, cancellation or extension of a visa or of a permitted stay of a maximum of 90 days in any period of 180 days;
c.
the Border Guard, the cantonal and communal police authorities and the cantonal and communal migration authorities: to verify that a stay in Switzerland is lawful and to create and update the EES file.

2 The following authorities may consult the data in the EES online:

a.
the Border Guard and the cantonal police authorities responsible for controlling the Schengen external borders: to conduct the controls at the Schengen external border crossing points and on Swiss sovereign territory;
b.
SEM, the Swiss representations abroad and the missions, the cantonal migration authorities responsible for issuing visas and the communal authorities to which the cantons have delegated such responsibilities, the FDFA State Secretariat and Directorate of Political Affairs, and the Border Guard and the cantonal police border posts: in relation to the visa procedure via the Central Visa Information System (C-VIS) (Art. 109a);
c.
the Border Guard, the cantonal and communal police authorities that carry out checks on persons, SEM and the cantonal and communal migration authorities: for the purpose of checking the requirements for entry or stay in Switzerland and in order to identify foreign nationals who may have been registered in the EES under another identity or who do not or no longer meet the requirements for entering or staying in Switzerland.

3 The authorities under paragraph 2 may consult the data online that the automated calculator under Article 11 of Regulation (EU) 2017/2226 provides.

4 The following authorities may request EES data from the central access point under paragraph 5 in order to prevent, detect or investigate terrorist or other serious offences:

a.
fedpol;
b.
the FIS;
c.
the Office of the Attorney General of Switzerland;
d.
the cantonal police and prosecution authorities and the police authorities of the cities of Zurich, Winterthur, Lausanne, Chiasso and Lugano.

5 The central access point under Article 29 paragraph 3 of Regulation (EU) 2017/2226 is the fedpol Operations Centre

344 Inserted by the Annex to the FD of 21 June 2019 (Adoption of the Legislation for Establishing and Using an Entry and Exit System [EES], Regulations [EU] 2017/2226 and 2017/2225), in force since 1 May 2022 (AS 2021 732; BBl 2019 175).

345 See footnote to Art. 103b para. 1.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.