1 Il figlio nato all’estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero perde la cittadinanza svizzera a venticinque anni compiuti se possiede ancora un’altra cittadinanza, salvo che, fino a questa età, sia stato notificato a un’autorità svizzera in patria o all’estero, si sia annunciato egli stesso o abbia dichiarato per scritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.
2 I figli di chi perde la cittadinanza svizzera secondo il capoverso 1 perdono parimenti la cittadinanza svizzera.
3 È segnatamente considerata come notificazione ai sensi del capoverso 1 ogni comunicazione dei genitori, dei parenti o dei conoscenti intesa a far iscrivere il figlio nei registri del Comune di origine, a immatricolarlo o a fargli rilasciare i documenti di legittimazione.
4 Chi, contro la sua volontà, non ha potuto annunciarsi o sottoscrivere una dichiarazione in tempo utile conformemente al capoverso 1, può farlo ancora validamente entro il termine di un anno a contare dal giorno in cui l’impedimento è cessato.
1 A child born abroad to a Swiss parent who is a citizen of another country forfeits Swiss citizenship on reaching the age of 25, unless his or her birth has been notified to a Swiss authority abroad or in Switzerland or he or she has declared in writing that he or she wishes to remain a Swiss citizen.
2 If a child forfeits Swiss citizenship by virtue of paragraph 1, then his or her children also forfeit Swiss citizenship.
3 Notification in terms of paragraph 1 is constituted in particular by any notification by parents, relatives or acquaintances with a view to the child's entry in registers in Switzerland, matriculation or the issuing of identity documents.
4 Any person who, against his or her will, has been unable to provide notification or a declaration in terms of paragraph 1 in time, may still do so validly within one year of the reason for their failure to do so ceasing to apply.
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