1 Gli Svizzeri che possiedono la cittadinanza di più Cantoni possono depositare la domanda presso uno dei Cantoni d’origine.
2 Se un Cantone d’origine pronuncia lo svincolo, la notificazione della decisione implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali.
3 Il Cantone che pronuncia lo svincolo informa d’ufficio gli altri Cantoni d’origine.
1 Swiss citizens with citizenship of two or more cantons may submit their application to any one of their cantons of origin.
2 If one canton of origin decides on the application for relief of citizenship, Swiss citizenships and the citizenship of all the cantons and communes concerned is lost on formal service of the decision.
3 The canton that has decided on relief of citizenship shall notify the other cantons of origin ex officio.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.