Di norma i figli minorenni del richiedente che vivono con lui sono compresi nella sua naturalizzazione o reintegrazione. Per i figli che hanno già compiuto i 12 anni d’età, le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 sono esaminate separatamente e conformemente all’età.
The applicant's minor children are normally included in the naturalisation application if they live with the applicant. In the case of children over the age of 12, compliance with the requirements of Articles 11 and 12 must be verified independently and autonomously and in a manner appropriate to the age of the child.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.