1 Per il loro impiego in Svizzera, i collaboratori del SIC possono essere dotati di armi se la loro funzione e i loro compiti li espongono a pericoli particolari.
2 I collaboratori armati del SIC possono impiegare la propria arma soltanto in caso di legittima difesa o di stato di necessità e unicamente in misura proporzionata alle circostanze.
3 Il Consiglio federale determina le categorie di collaboratori del SIC autorizzati a portare un’arma e disciplina la loro istruzione.
1 FIS employees may be issued with weapons for operations in Switzerland if they are exposed to special dangers in the course of their service duties.
2 Armed employees may only use their weapons for self-defence or in emergencies and only in a manner appropriate to the circumstances.
3 The Federal Council shall determine the categories of employee that may carry weapons and the training that they require.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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