Prima di ogni comunicazione di dati personali o di prodotti, il SIC si assicura che i dati personali soddisfino le prescrizioni della presente legge, che la loro comunicazione sia prevista dalla legge e sia necessaria nel caso concreto.
The FIS shall ensure before disclosing any personal data or products that the personal data satisfies the legal requirements of this Act and that its disclosure is lawful and necessary in the case concerned.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.