1 Il SIC e le autorità d’esecuzione cantonali possono trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.
2 Il SIC può continuare a trattare informazioni che si rivelano essere disinformazione o false informazioni, se ciò è necessario per la valutazione della situazione o di una fonte. Contrassegna i dati in questione come inesatti.
3 Il SIC può riversare i medesimi dati in più sistemi d’informazione. Si applicano le disposizioni specifiche di ogni sistema d’informazione.
4 Il SIC può correlare i dati all’interno di un sistema d’informazione e analizzarli in modo automatizzato.
1 The FIS and the cantonal executive authorities may process personal data, including sensitive personal data and personality profiles.
2 The FIS may also process information that proves to be disinformation or false information if this is necessary in order to assess the situation or a source. It shall mark the relevant data as incorrect.
3 It may transfer the same data to several information systems. The specifications for the information system concerned apply.
4 It may record data within an information system through a network and evaluate it automatically.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.