1 Il SIC può disporre la segnalazione, a scopo di ricerca, di persone e veicoli nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 20086 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP) e nella parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP.
2 La segnalazione di una persona o di un veicolo è ammessa unicamente se sussistono indizi fondati che:
3 La segnalazione non è ammessa se è finalizzata a sorvegliare il veicolo di terzi appartenenti a uno dei gruppi professionali di cui agli articoli 171–173 del Codice di procedura penale (CPP)7.
1 The FIS may arrange for alerts to be issued in the computerised police search system in accordance with Article 15 paragraph 1 of the Federal Act of 13 June 20086 on the Federal Police Information Systems (FPISA) and in the national part of the Schengen Information System in accordance with Article 16 paragraph 2 FPISA in respect of persons and vehicles.
2 An alert in respect of a person or a vehicle is only permitted if there is reason to believe that:
3 The alert may not be issued in order to monitor the vehicle of a third party that belongs to any of the professions mentioned in Articles 171–173 of the Criminal Procedure Code (CrimPC)7.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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