Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3, 47 capoverso 2 e 55 della legge
del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.