1 Per la sua attività ai sensi dell’articolo 43a capoverso 1 LFINMA, l’organismo di vigilanza costituisce ogni anno riserve corrispondenti al 10 per cento delle uscite complessive annue finché la riserva totale raggiunge o raggiunge di nuovo l’importo di un preventivo annuale.
2 Al momento del rilascio dell’autorizzazione la FINMA stabilisce il termine entro il quale devono essere costituite riserve pari a un preventivo annuale. Di norma è considerato congruo un termine di dieci anni.
1 Die Aufsichtsorganisation bildet für ihre Tätigkeit nach Artikel 43a Absatz 1 FINMAG jährlich Reserven im Umfang von 10 Prozent ihrer jährlichen Gesamtausgaben, bis die Gesamtreserve die Höhe eines Jahresbudgets erreicht oder wieder erreicht hat.
2 Die FINMA legt bei der Bewilligungserteilung fest, innerhalb welcher Frist die Reserve im Umfang eines Jahresbudgets zu bilden ist. Als angemessen gilt in der Regel eine Frist von zehn Jahren.
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