Durante un periodo transitorio di cinque anni a partire dall’entrata in vigore integrale della legge federale del 20 dicembre 200644 su PUBLICA, la FINMA assume la metà dei costi per il finanziamento della rendita transitoria di cui nell’articolo 35 a partire dalla data in cui la persona interessata compie 60 anni e indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.
Während einer Übergangsfrist von fünf Jahren nach dem vollständigen Inkrafttreten des PUBLICA-Gesetzes vom 20. Dezember 200646 übernimmt die FINMA die Hälfte der Kosten zur Finanzierung der Überbrückungsrente nach Artikel 35 ab dem vollendeten 60. Altersjahr und unabhängig von der Dauer des Arbeitsverhältnisses.
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