955.01 Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD)
955.01 Verordnung vom 11. November 2015 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung, GwV)
Art. 15 Beni
Sono considerati beni le cose mobili corporee che possono essere oggetto di una vendita di cose mobili ai sensi dell’articolo 187 del Codice delle obbligazioni19, o i fondi che possono essere oggetto di un contratto di vendita ai sensi dell’articolo 216 del Codice delle obbligazioni.
Art. 15 Güter
Als Güter gelten bewegliche körperliche Sachen, die Gegenstand eines Fahrniskaufs nach Artikel 187 des Obligationenrechts19 sein können, oder Grundstücke, die Gegenstand eines Grundstückkaufs nach Artikel 216 des Obligationenrechts sein können.
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