Sono considerate commercianti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b LRD anche le persone che su mandato e per conto di terzi negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante.
Als Händlerinnen und Händler nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b GwG gelten auch Personen, die im Auftrag und auf Rechnung Dritter gewerblich mit Gütern handeln und dabei Bargeld entgegennehmen.
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