1 La rappresentanza di un istituto finanziario estero che fornisce servizi finanziari di cui all’articolo 3 lettera c LSerFi39 deve:
2 Il divieto di costituire una rappresentanza di una direzione dei fondi estera conformemente all’articolo 58 capoverso 2 LIsFi40 è applicabile esclusivamente in caso di attività di rappresentanza riferite alla direzione e all’amministrazione di fondi d’investimento.
1 Die Vertretung eines ausländischen Finanzinstituts, die Finanzdienstleistungen nach Artikel 3 Buchstabe c FIDLEG39 erbringt, muss:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.