Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.06 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sulla liquidità, OLiq)

952.06 Verordnung vom 30. November 2012 über die Liquidität der Banken und Wertpapierhäuser (Liquiditätsverordnung, LiqV)

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Art. 33 Entrata in vigore

1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2 Per le banche che non sono di rilevanza sistemica, le disposizioni degli articoli 5–10 entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

3 Le disposizioni del quarto capitolo entrano in vigore il 15° giorno del mese successivo alla loro approvazione da parte dell’Assemblea federale.

Art. 32 Änderung bisherigen Rechts

88

88 Die Änderung kann unter AS 2012 7251 konsultiert werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.