1 I «bail-in bond» che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 126a possono essere computati, per l’ammontare del credito, nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4, purché la loro durata residua sia di almeno un anno.97
1bis Anche i «bail-in bond» emessi da banche cantonali che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 40a possono essere computati conformemente al capoverso 1.98
2 I fondi supplementari in grado di assorbire le perdite devono avere scadenze scaglionate nel tempo che consentano di soddisfare le condizioni relative all’ammontare di questi fondi anche in caso di restrizioni temporanee nell’ambito dell’acquisizione di mezzi finanziari. Le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite possono essere adempiute al massimo per il 25 per cento con fondi la cui durata residua è compresa tra uno e due anni.99
3 Se in applicazione delle disposizioni dell’articolo 30 capoverso 2 sono esclusi dal computo come fondi propri prudenziali nel periodo compreso tra cinque anni e un anno prima della scadenza finale, i fondi propri complementari possono essere computati come «bail-in bond», tenendo conto degli standard internazionali e purché sia garantito che questi strumenti sono in grado di coprire le perdite prima dei «bail-in bond».
4 Le banche di rilevanza sistemica non possono detenere a proprio rischio né strumenti di capitale con conversione o riduzione del credito di altre banche né «bail-in bond» secondo il diritto svizzero o secondo normative corrispondenti di ordinamenti giuridici esteri di altre banche svizzere o estere di rilevanza sistemica. Sono escluse:
96 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).
97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).
98 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).
99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).
100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).
1 Wandlungskapital kann in dem Umfang auf bestimmte Eigenmittelkomponenten angerechnet werden, in dem es beim Eintritt eines auslösenden Ereignisses («Trigger») einen Beitrag zur Verlusttragung leistet. Die Verlusttragung hat in folgenden Formen zu erfolgen:
2 Die FINMA genehmigt nach Artikel 11 Absatz 4 BankG die Anrechnung nur, wenn die Bank nachweist, dass die Wirkungen gemäss BankG und seinen Ausführungsverordnungen eintreten sowie die gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Anforderungen erfüllt sind.
3 Das Wandlungskapital muss vor der Wandlung mindestens die Voraussetzungen von Ergänzungskapital im Sinne von Artikel 30 dieser Verordnung erfüllen.
94 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1725).
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