Alla registrazione dei costi delle transazioni sul capitale proprio si applica l’articolo 78.
Für die Erfassung von Eigenkapitaltransaktionskosten gilt Artikel 78.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.